Perizie Penali
La perizia e la consulenza tecnica sono i due mezzi di prova attraverso i quali fa ingresso nel processo penale il sapere tecnico, scientifico e artistico. Entrambe si sostanziano, alternativamente o cumulativamente, nello svolgimento di indagini, nell’acquisizione di dati o nell’effettuazione di valutazioni che richiedono per la loro natura particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Nel processo penale la perizia è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. La perizia si rivela essere un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell’imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. Nel codice vigente viene utilizzata la formula "la perizia è ammessa..." (art. 220 c.p.p.), limitando la discrezionalità del giudice al solo accertamento del presupposto di ammissibilità della indagine peritale, con la conseguenza che la perizia diviene obbligatoria non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

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